Secondo la più recente metodologia del 2021 utilizzata per la Rilevazione europea sulle Forze di Lavoro, le persone in congedo parentale che ricevono un qualsiasi tipo di reddito da lavoro o indennità dovrebbero essere sempre registrate come occupate. Infatti, queste non avrebbero diritto a un reddito da lavoro o a un'indennità se non avessero avuto un lavoro nel momento in cui è iniziato il loro periodo di astensione. I partecipanti in congedo parentale che non ricevono nessun reddito da lavoro o indennità dovrebbero essere registrati come occupati se la durata prevista del congedo è, in totale, inferiore o uguale a 3 mesi. Se la durata prevista del congedo parentale senza reddito da lavoro né indennità è, in totale, più lunga di 3 mesi, i partecipanti si dovrebbero considerare inattivi. Si noti che si dovrebbe prendere in considerazione la durata totale dell'astensione dal lavoro prevista e non la durata effettiva osservata al momento della raccolta dati. Inoltre, la durata dei congedi di maternità o paternità non dovrebbe essere presa in considerazione, anche nel caso in cui il congedo parentale segua immediatamente quello di maternità/paternità. Al seguente indirizzo la metodologia della Rilevazione europea sulle Forze di Lavoro (applicata a partire dal 2021) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_Labour_Force_Survey_-_new_methodology_from_2021_onwards#Labour_force_status
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